Durante la discussione per la conversione del Decreto Legge n. 38 del 2026 (il cosiddetto DL Fiscale), le associazioni di categoria avevano spinto per l‘inserimento di un emendamento “salvagente”.

​L’ipotesi sul tavolo prevedeva una soglia di tolleranza del 5% per evitare l’applicazione delle sanzioni: se la discrepanza tra il totale dei corrispettivi memorizzati/trasmessi e i pagamenti elettronici tracciati dal POS fosse rimasta entro il limite del 5%, l’esercente non sarebbe stato punito. Questa misura serviva a tutelare i commercianti dai frequentissimi errori umani di digitazione (es. digitare 12€ sul POS e battere 21€ in cassa durante i momenti di caos in negozio).

​A metà maggio 2026 però l’emendamento è stato escluso dal testo finale.

L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate e del Governo è rimasto di massima rigidità per garantire la massima efficacia all’incrocio dei dati trasmessi direttamente dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) tramite il Sistema di Interscambio Flussi Dati (SID).

​E volano le multe:
– ​Mancato collegamento logico POS-Cassa: Sanzione amministrativa da 1.000€ a 4.000€ (più la sanzione accessoria della sospensione dell’attività da 15 giorni a 2 mesi).

– ​Errori formali (senza impatto sull’IVA): Se l’IVA è corretta ma c’è un disallineamento nei dati di trasmissione (es. indicazione errata del metodo di pagamento), la sanzione è di 100€ per singola violazione, fino a un tetto di 1.000€ a trimestre.

– ​Omessa o infedele memorizzazione (con impatto sull’IVA): Se lo scontrino non viene emesso o viene emesso per un importo inferiore al transato POS, scatta la sanzione del 90% dell’imposta dovuta, con un minimo di e.

Oggi più che mai, l’unico modo per dormire sonni tranquilli è azzerare la digitazione manuale sul POS.
Molti operatori e software di cassa permettono l’integrazione hardware completa: l’importo viene battuto sulla cassa e inviato in automatico al POS, che si attiva solo per quella cifra. Lo scontrino viene stampato solo a transazione eseguita.