
Durante la discussione per la conversione del Decreto Legge n. 38 del 2026 (il cosiddetto DL Fiscale), le associazioni di categoria avevano spinto per l‘inserimento di un emendamento “salvagente”.
L’ipotesi sul tavolo prevedeva una soglia di tolleranza del 5% per evitare l’applicazione delle sanzioni: se la discrepanza tra il totale dei corrispettivi memorizzati/trasmessi e i pagamenti elettronici tracciati dal POS fosse rimasta entro il limite del 5%, l’esercente non sarebbe stato punito. Questa misura serviva a tutelare i commercianti dai frequentissimi errori umani di digitazione (es. digitare 12€ sul POS e battere 21€ in cassa durante i momenti di caos in negozio).
A metà maggio 2026 però l’emendamento è stato escluso dal testo finale.
L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate e del Governo è rimasto di massima rigidità per garantire la massima efficacia all’incrocio dei dati trasmessi direttamente dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) tramite il Sistema di Interscambio Flussi Dati (SID).
E volano le multe:
– Mancato collegamento logico POS-Cassa: Sanzione amministrativa da 1.000€ a 4.000€ (più la sanzione accessoria della sospensione dell’attività da 15 giorni a 2 mesi).
– Errori formali (senza impatto sull’IVA): Se l’IVA è corretta ma c’è un disallineamento nei dati di trasmissione (es. indicazione errata del metodo di pagamento), la sanzione è di 100€ per singola violazione, fino a un tetto di 1.000€ a trimestre.
– Omessa o infedele memorizzazione (con impatto sull’IVA): Se lo scontrino non viene emesso o viene emesso per un importo inferiore al transato POS, scatta la sanzione del 90% dell’imposta dovuta, con un minimo di e.
Oggi più che mai, l’unico modo per dormire sonni tranquilli è azzerare la digitazione manuale sul POS.
Molti operatori e software di cassa permettono l’integrazione hardware completa: l’importo viene battuto sulla cassa e inviato in automatico al POS, che si attiva solo per quella cifra. Lo scontrino viene stampato solo a transazione eseguita.