Cade l’obbligo di tracciabilità nei rimborsi spese per forze di polizia e forze armate. Torna il contante.
Vitto, alloggio, viaggi e trasporti potranno essere rendicontati anche se pagati cash.

È una deroga netta al Tuir e alla manovra 2025, che aveva imposto, per la deducibilità, pagamenti con evidenza bancaria anche al settore pubblico. Una regola coerente sul piano anti-evasione, ma che nei comparti Difesa e Sicurezza stava producendo effetti collaterali rilevanti. Non amministrativi: operativi.

La norma è in vigore da ieri. È contenuta all’articolo 14 del Decreto Sicurezza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale martedì scorso e avviato alla conversione in legge.

Le motivazioni si articolano su tre piani.

I primi due parlano il linguaggio della macchina pubblica:
i costi elevati per adeguare i sistemi informatici di rendicontazione delle missioni;
l’inopportunità di far circolare carte di credito intestate alla Pubblica Amministrazione.

Il terzo, però, è il nodo centrale: le missioni di natura operativa.

Qui la relazione entra nel merito. Tracciabilità e riservatezza non sempre convivono. “Il concetto di tracciabilità (…) non si coniuga agevolmente con quello di riservatezza“, si legge, soprattutto quando gli spostamenti avvengono fuori sede o all’estero. Ogni pagamento elettronico lascia un segno. E in certe attività quel segno può trasformarsi in una vulnerabilità.

Il testo lo dice esplicitamente: se tutte le spese di operatori coinvolti in operazioni di polizia giudiziaria o militari fossero tracciate elettronicamente, concentrate in un luogo e in un arco temporale definito, “la riservatezza o la segretezza (…) potrebbe non essere più garantita”. Operazioni sotto copertura comprese.

C’è poi il capitolo estero. In molti Paesi pagare con strumenti tracciabili non è sempre possibile, o non lo è in modo sicuro. Un pagamento elettronico può rivelare al commerciante il Paese di origine del cliente e, indirettamente, la sua professione. Informazioni che, in certi contesti, diventano sensibili.

Nessuna violazione dei principi costituzionali, sostiene il legislatore. Non si crea una disparità ingiustificata tra categorie. Non si premia qualcuno. Si riconosce una differenza funzionale: attività che, per loro natura, richiedono riservatezza e copertura non compatibili con il tracciamento nel sistema interbancario.

In questo quadro l’eccezione non viene presentata come un privilegio, ma come una misura di sicurezza.

Resta però una domanda aperta, che il testo non affronta fino in fondo: se la tracciabilità è un rischio operativo, il controllo sulle spese in contanti come viene garantito? Con quali verifiche? E con quali strumenti per evitare che vengano rimborsate e portate in deduzione spese di “missione” mai sostenute?

Fonte: IlSole24Ore

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