Il quadro normativo sull’obbligo di copertura assicurativa per eventi catastrofali naturali sugli immobili delle imprese è ora completo: è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale attuativo (Dm 30 gennaio 2025, n. 18). Sono state quindi stabilite le modalità operative e attuative dell’obbligo introdotto dalla legge 213/2023, che entrerà definitivamente in vigore il 31 marzo 2025.

Perchè è importante: perchè è forse, dopo l’RCA auto, uno dei pochi obblighi assicurativi del nostro Paese che è, ricordiamolo, ampiamente sotto assicurato e troppo esposto ai rischi.

Cerchiamo di capire per bene queste assicurazioni catastrofali che cosa implicano.

Sanzioni per le imprese

Le imprese che non stipuleranno una copertura assicurativa per i danni causati da calamità naturali non saranno soggette a sanzioni dirette, ma subiranno conseguenze indirette. In particolare:

🔹 Limitazioni ai finanziamenti pubblici
Se un’impresa non si conforma all’obbligo, questo aspetto dovrà essere considerato nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici, anche se non direttamente legati agli eventi calamitosi.
🔹 Perdita totale o parziale delle agevolazioni
Non è chiaro cosa significhi esattamente “tener conto” di questa mancanza, ma la sanzione potrebbe tradursi nella perdita integrale o in una riduzione del contributo. Questo rappresenta una conseguenza potenzialmente rilevante per molte imprese.

Adeguamento delle compagnie assicurative

Le compagnie assicurative che operano nel ramo danni alle immobilizzazioni materiali devono adeguarsi alle nuove regole in tempi stretti:

🔹 Aggiornamento delle polizze di nuova emissione
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del Dm (quindi entro il 28 marzo), le compagnie devono adeguare le polizze ai nuovi requisiti normativi.
🔹 Adeguamento delle polizze in essere
Per le polizze già in corso, l’adeguamento avverrà al primo rinnovo o quietanzamento utile, garantendo una transizione graduale.
🔹 Obbligo a contrarre
Le compagnie non possono rifiutarsi di assicurare un’impresa, salvo il limite della loro capacità assuntiva. In caso di rifiuto ingiustificato o elusione dell’obbligo, è prevista una sanzione amministrativa tra 100.000€ e 500.000€.
🔹 Riassicurazione con SACE
Per supportare il mercato, SACE fungerà da riassicuratore per il 50% degli indennizzi, come specificato nell’Allegato A del Dm.
🔹 Definizione della tariffa
L’articolo 4 del Dm stabilisce criteri simili a quelli della RC Auto per il calcolo del premio assicurativo. Inoltre, viene incentivato il comportamento proattivo dell’assicurato per ridurre il rischio e, di conseguenza, il costo della polizza.

Beni soggetti all’obbligo

Le imprese dovranno assicurare tutte le immobilizzazioni materiali utilizzate per l’attività, inclusi fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali, anche se non di loro proprietà (leasing, locazione, comodato). I veicoli sembrano esclusi dall’obbligo.

Cosa fare adesso?

Le imprese hanno tutto il necessario per dotarsi di una polizza conforme prima della scadenza del 31 marzo 2025. Per le compagnie assicurative, il conto alla rovescia è già iniziato: l’adeguamento dei prodotti assicurativi deve essere completato entro 28 marzo per le nuove polizze, mentre per quelle esistenti il passaggio sarà progressivo.

Il settore assicurativo è dunque chiamato a un rapido adattamento, mentre le imprese devono muoversi per evitare impatti negativi su agevolazioni e finanziamenti pubblici.