Sei stato truffato? Non sentirti solo, purtroppo sei in buona compagnia. Già ma.. quando il cliente è tutelato?

Che cosa succede se si cade vittima di una frode ben congegnata?

👉 Secondo il Dlgs 11/2010, artt. 10 e 11, il cliente ha diritto al rimborso se dimostra il danno e non ha agito con colpa grave. È la banca, invece, a dover provare eventuali negligenze gravi dell’utente.

La giurisprudenza recente rafforza questo principio: se la truffa è difficile da riconoscere, il risarcimento al cliente è dovuto. Diverso il caso in cui il comportamento dell’utente sia considerato gravemente imprudente.

Alcuni casi chiave riportati dal Sole24Ore:

  1. Corte d’appello di Venezia (sent. 699/2025): rimborsati 100mila € per addebiti fraudolenti senza invio di SMS di allerta.
  2. Tribunale di Milano (sent. 1514/2025): nessuna colpa grave per il correntista truffato tramite una chat identica a quella della banca.
  3. Tribunale di Bari (sent. 431/2025): truffa via telefonata proveniente da un numero identico a quello dell’istituto → responsabilità della banca.
  4. Corte d’appello dell’Aquila (sent. 368/2025): se non vengono inviati alert né verificate le operazioni sospette, il cliente non è responsabile.

⚠️ Niente risarcimento se il cliente:

  • clicca su un link palesemente sospetto (es. email con errori grossolani)
  • inserisce le proprie credenziali dopo aver ricevuto un messaggio da un numero sconosciuto
  • comunica telefonicamente codici di sicurezza al truffatore

In questi casi, la colpa grave interrompe la responsabilità della banca (Cassazione, sent. 7214/2023).

Il tutto sta sta nel livello di attenzione richiesto al correntista: la tutela scatta quando la truffa è talmente sofisticata da non poter essere riconosciuta da una persona normalmente prudente. Non basta dunque “colpevolizzare” il cliente: le banche devono aggiornare costantemente i propri sistemi di sicurezza, informare i correntisti e intervenire prontamente in presenza di operazioni sospette. La sottrazione dei codici del correntista, attraverso tecniche fraudolente, rientra nell’area del rischio di impresa, da fronteggiare con l’adozione di misure che consentano di verificare, prima di dare corso all’operazione, se essa sia effettivamente attribuibile al cliente (dettaglio della sentenza 439 del 5/2/25 del Tribunale di Bari)